STATUTO ASSOCIAZIONE “PAPA' SEPARATI BRESCIA”

 

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ARTICOLO 1. Costituzione

È  costituita l’Associazione denominata “Papa' Separati Brescia”  , di seguito semplicemente Associazione.

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L’Associazione fissa la propria sede in Brescia.

L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L’Associazione persegue esclusivamente finalità di carattere culturale.

L’Associazione in particolare e a solo titolo esemplificativo si prefigge:

  1. Promozione dei diritti dei bambini come dalla mozione approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 20/11/1989 e ratificata in Italia il 27/05/1991 con la legge 176;
  2. Promuove il diritto dei bambini alla Bigenitorialita' come sancito dalla legge 54 dell' otto/febbraio/2006;
  3. Promuove una nuova cultura di reale parità tra generi e la difesa della Famiglia come istituzione che precede quella dello Stato ed e' fondamento dello stesso.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà:

  1. organizzare convegni,partecipare al dibattito culturale sui media e sui social,organizzare sondaggi,raccolta firme ,manifestazioni e altri eventi.;
  2. Organizza incontri periodici con padri che hanno bisogno di confrontare le loro esperienze separative ,fornire loro consulenze legali gratuite e supporto psicologico;
  3. Ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

ARTICOLO 3. Adesione

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s’impegnano per la realizzazione delle stesse.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità

che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine
improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 4. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, di cui al presente Statuto; in tal caso, l’efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 5. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli aderenti;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente

ARTICOLO 6. Composizione e convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo dell’anno successivo.

L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione e con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 7. Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

  1. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
  2. delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  3. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  4. approva l’eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
  5. delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  6. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 8. Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 9. Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 10. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.  

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea.

ARTICOLO 11. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 12. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

Il presente Statuto prevede l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio   del voto singolo   di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, la sovranità dell’Assemblea dei Soci, e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

ARTICOLO 13. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell’Associazione.

Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il
funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

ARTICOLO 14. Risorse economiche

L’Associazione trae le proprie risorse da:

- contributi degli aderenti

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell’Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota associativa qualora prevista il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 15. Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 16. Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 17. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge. 

ARTICOLO 18. Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 19. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.